Avviso fiscale 2022/03: anti
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Avviso fiscale 2022/03: anti

Jul 08, 2023

Aggiornato il 16 dicembre 2022

© Corona copyright 2022

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Il presente avviso è stato originariamente pubblicato il 16 agosto 2022.

L'avviso definitivo sui dazi antidumping su alcuni estrusi di alluminio provenienti dalla Cina è stato pubblicato il 16 dicembre 2022.

Il presente avviso pubblico è pubblicato dal Segretario di Stato ai sensi del paragrafo 15 (5)(a) e (b) dell'Allegato 4 alla Legge sulla tassazione (commercio transfrontaliero) del 2018 ("la Legge").

L'avviso pubblico riguarda alcuni prodotti di estrusione di alluminio originari della Cina ("i beni"). La merce viene descritta come:

I prodotti vengono comunemente definiti "estrusioni di alluminio", in riferimento al loro processo di fabbricazione più comune, anche se possono essere prodotti anche mediante altri processi produttivi, come la laminazione, la forgiatura o la fusione.

Questo avviso pubblico dà effetto alla decisione del Segretario di Stato di accettare la decisione affermativa provvisoria della Trade Remedies Authority (TRA), che ha rilevato che le merci vengono oggetto di dumping nel Regno Unito e hanno causato o stanno causando danni all'industria britannica, e di applicare misure provvisorie (“le misure provvisorie”).

La raccomandazione del TRA era;

Tutti gli importatori delle merci sono pertanto tenuti a fornire una garanzia in conformità con questa raccomandazione e le norme di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 6 della legge. La garanzia sarà richiesta durante il periodo del rimedio provvisorio. Il rimedio provvisorio terminerà tra 6 mesi; o quando viene implementato un rimedio definitivo, a seconda di quale evento si verifica prima.

Per quelli che:

La sezione dedicata agli atti pubblici del sito web della TRA viene regolarmente aggiornata con le informazioni relative al caso. Le parti interessate possono utilizzarlo per aumentare la loro comprensione dell'indagine. La TRA ha pubblicato la dichiarazione dei fatti essenziali sul caso il 20 maggio. La TRA presenterà una decisione definitiva al Segretario di Stato prima della fine delle indagini. In alternativa, contattare la Trade Remedies Authority per porre domande al seguente indirizzo email: [email protected].

L'importo antidumping stimato applicabile alle merci è specificato nell'allegato 1, tranne nel caso in cui le società siano esportatori che non hanno collaborato ed elencati nell'allegato 2. Il dazio antidumping stimato applicabile alle merci prodotte dalle società elencate nell'allegato 2 sarà il tasso corrispondente per i paesi non cooperanti.

Per beneficiare dell'importo antidumping stimato applicabile alle merci prodotte da un esportatore estero specificato negli allegati 1 e 2, è necessario presentare all'HMRC una fattura commerciale valida con una dichiarazione di accompagnamento al momento dell'importazione delle merci. Il testo della dichiarazione è riportato nell'allegato 4.

Se non viene presentata una fattura o non viene effettuata una dichiarazione, un tasso residuo del 128,17% ("l'importo residuo") è l'importo antidumping stimato applicabile alle merci.

Le aliquote degli importi antidumping stimati specificate negli allegati 1 e 2 si applicano alle merci descritte o importate con un codice merceologico specificato nella tabella seguente intitolata "Codici merceologici della tariffa globale del Regno Unito soggetti all'importo antidumping stimato".

Le merci con un peso al metro superiore a 14 kg/m sono incluse nelle misure provvisorie, ma sono necessari codici aggiuntivi per tracciarle fino a quando non verrà presa una decisione definitiva al termine dell'indagine. Questi codici devono essere utilizzati e sono reperibili nell'allegato 3.